Deliberazione n. 126/2020/VSGC
SEZIONE REGIONALE Dl CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA
composta dai magistrati* :
dott. Marco Pieroni
dott. Massimo Romano
dott. Tiziano Tessaro
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone
dott. Marco Scognamiglio
dott.ssa Elisa Borelli
dott.ssa Ilaria Pais Greco
riuniti mediante collegamento telematico
Adunanza del 17 dicembre 2020
Comune di Valsamoggia (BO)
Verifica sul funzionamento dei controlli interni
VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO l’art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali.
VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;
VISTA la deliberazione n. 1/2020/1NPR, di approvazione del programma dei controlli di questa Sezione per l’anno 2020;
VISTA la deliberazione n. 93/2020/1NPR, di approvazione della seguente integrazione alla delibera n. 1/2020: verifiche sul funzionamento dei controlli interni ai sensi dell’artd 148 del Tuel;
VISTE le “Linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’esercizio 2018” approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/1NPR del 29 luglio 2019;
VISTO il referto sul funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Valsamoggia (BO) nell’esercizio 2018, trasmesso a questa Sezione tramite l’applicativo Con. Te. in data 22 maggio 2020 (ed acquisito al protocollo n. 2127);
VISTA la risposta con PEC del 02 novembre 2020 acquisita con prot. 4137 del 3 novembre 2020 fornita dall’ente a nota istruttoria n. 3793 del 13 ottobre 2020;
VISTA l’ordinanza presidenziale n. 103 in data 16 dicembre 2020 con la quale la Sezione è stata convocata, tramite piattaforma Teams, per l’odierna camera di consiglio;
UDITO il relatore, referendario Marco Scognamiglio;
FATTO
- a Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 14/2018/1NPR ha approvato le Linee guida e il relativo questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’esercizio 2017. I l questionario, pur conservando le principali caratteristiche di forma e contenuto delineate dalle Linee Guida approvate negli anni precedenti, ha introdotto innovazioni sostanziali privilegiando una logica di sistema, con modifiche nella struttura e nel numero delle sezioni in cui si articola lo schema di relazione, e la creazione di una sezione introduttiva che compendia le domande da cui è possibile evincere, attraverso il raffronto tra i diversi ambiti operativi del controllo, il profilo caratteristico del sistema attuato dall’ente, la sua conformità al disposto normativo e la capacità di incidere efficacemente sui processi in atto sviluppando nuove sinergie. Al fine di ottenere un quadro informativo più puntuale e particolareggiato che consenta di far emergere le reali criticità delle gestioni, sono stati introdotti nuovi quesiti e precisati quelli già utilizzati nei questionari adottati in precedenza per assicurare una maggiore omogeneità e comparabilità dei dati raccolti. Dagli esiti del monitoraggio condotto dalla Sezione delle autonomie servendosi dell’esame comparato delle risposte fornite dagli enti al questionario allegato alle Linee guida per l’esercizio 2016 e del loro confronto con le corrispondenti risposte che gli stessi enti avevano potuto fornire nell’esercizio precedente, si è potuto infatti valutare l’evoluzione degli aspetti organizzativi e funzionali più caratteristici del nuovo sistema integrato dei controlli interni.
- L’esito dell’analisi dei questionari -relazione per l’esercizio 2017, riguardanti 773 amministrazioni, di cui 681 Comuni sopra i 15.000 abitanti e 92 enti di area vasta tra Province (82) e Città metropolitane (10), è stata compendiata nella relazione allegata alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 23/SEZAUT/2019 del 29 luglio 2019 sulle modalità e sul grado di applicazione della normativa sui controlli interni. L’analisi si è avvalsa soprattutto di indicatori idonei a monitorare se la programmazione fosse adeguata, se si raggiungessero i livelli di efficacia, efficienza ed economicità prestabiliti, se la quantità e qualità dei servizi fossero in linea con i requisiti richiesti e se l’organizzazione fosse corrispondente agli scopi. Dall’esame complessivo delle risposte fornite al questionario, attraverso la sommatoria ottenuta delle posizioni in graduatoria ottenute in ciascuna delle tre classi di indicatori di funzionalità (indicatori di struttura, di efficienza e di efficacia), il Comune di Valsamoggia è tra gli enti classificati ad “medio-alto” dl controllo, situazione che connota gli enti che “stentano ancora ad avviare numerose tipologie di controlli e, per lo più, tendono a considerare i controlli interni come un semplice adempimento formale (piuttosto che un ‘opportunità ed una garanzia per l’Ente)” in particolare mantenendo “un basso livello di produttività di report, spesso inferiore alle stesse previsioni regolamentari (specie nei controlli di gestione, strategici, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi)”.
- La Sezione delle Autonomie delta Corte dei conti ha approvato, con deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/1NPR del 29 luglio 2019, la versione aggiornata delle Linee guida e del questionario sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’esercizio 2018. La relazione è strutturata in forma di questionario che assume un’impostazione a valenza ricognitiva, diretta a registrare la presenza di eventuali criticità di fondo nel sistema organizzativo-contabile, al fine di agevolare sia la verifica dell’adeguatezza dell’impianto regolamentare e formale del sistema dei controlli interni, della sua organicità e capacità funzionale, sia il grado di reale attuazione del sistema.
- Il questionario-referto di cui al punto precedente per il Comune di Valsamoggia attesta che:
il controllo di gestione ed il controllo sugli organismi partecipati non sono esercitati in conformità a quanto previsto dai regolamenti dell’ente; ii è stato registrato un grado di criticità “alto” nella organizzazione o nell’attuazione del controllo di gestione, mentre analoga informazione non è disponibile rispetto alle altre tipologie di controllo; non risultano avviate azioni correttive in relazione a n, 2 report ufficializzati nell’ambito del controllo di regolarità amministrativa contabile, n. 1 report ufficializzati nell’ambito del controllo strategico, n. 5 report ufficializzati nell’ambito del controllo sugli equilibri finanziari, n. 1 report ufficializzati nell’ambito del controllo sugli organismi partecipati e n. 2 report ufficializzati nell’ambito del controllo sulla qualità dei servizi (1.5); non sono intervenute modifiche nel sistema dei controlli interni in un’ottica di maggiore integrazione e raccordo tra le singole tipologie di controllo
(1.6); in relazione al controllo di regolarità amministrativa e contabile, non sono stati effettuati controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell’attività posta in essere da specifici uffici o servizi (2.7); vi in relazione al controllo di gestione, l’ente non è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consenta di valutare l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa (3.1) né a si avvale di un sistema di contabilità economico-patrimoniale tenuta con il metodo della partita doppia (3.2); l’Ente non dichiara espressamente se le articolazioni organizzative decentrate inserite nei diversi settori operativi si attengano alle direttive della struttura centrale per quanto riguarda le procedure operative, i criteri di analisi ed il livello di approfondimento delle elaborazioni (3.3) né se i report periodici prodotti siano tempestivi ed aggiornati nel fornire le informazioni utili alle decisioni da prendere (3.4) né quali indicatori siano stati elaborati durante l’anno (3.5) e se il controllo di gestione sia in grado o meno di influenzare l’attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi (3.6); il tasso medio di copertura (3.7) (media semplice nell’anno) dei costi di tutti i servizi a domanda individuale a cui l’utente sia tenuto a contribuire, gestiti direttamente o per il tramite di enti strumentali (nel caso i relativi costi ricadano, almeno in parte, sul bilancio dell’Ente locale) è pari al 49,07%.
vi i il controllo strategico non è integrato con il controllo di gestione
(4.1) e non utilizza le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie (4.2) né effettua, a preventivo, adeguate verifiche tecniche/economiche sull’attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione (4.3); non sono stati applicati nell’anno indicatori di outcome, efficacia, efficienza ed economicità (4.4) e tra i parametri in base ai quali l’organo d’indirizzo politico ha verificato lo stato d’attuazione dei programmi non figurano il grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati, il rispetto degli standard di qualità prefissati e gli impatti socio-economici dei programmi (47); la percentuale media di obiettivi strategici raggiunti nell t anno è pari al 90% (4.5); viii il controllo sugli equilibri finanziari non è integrato con il controllo sugli organismi partecipati (5.1) e tra le misure necessarie per salvaguardare gli equilibri finanziari di cui all’art. 193 del TUEL, l’Ente ha dovuto impiegare la quota libera dell’avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 187, comma 2, lett. b), TUEL (5.5); ix I t ente non si è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati (6.1) ed attesta che non sono stati definiti per l’anno gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali dell’ente (6.2), non sono stati approvati i budget delle società partecipate in house o degli organismi strumentali controllati dall’ente (6.3) né monitorati i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l’ente e le sue società partecipate (6.6) e l’attuazione delle norme in materia di gestione del personale delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 19 T USP (6.9); non viene dichiarato se nella relazione sul governo societario predisposta dalle società a controllo pubblico non contiene il programma.di valutazione del rischio aziendale, a norma dell’art. 6, commi 2 e 4, TUSP (6.11) sebbene si attesti che nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio non sono emersi indicatori di crisi aziendale (6.12); neppure è stato verificato il rispetto, nelle società a controllo pubblico, dell’obbligo di comunicazione alle Sezioni regionali delle delibere assembleari che derogano al principio dell’amministratore unico, a norma dell’art. 11, commi 2 e 3, d.lgs. n. 175/2016 (6.13); si attesta che solo alcuni degli organismi partecipati che gestiscono pubblici servizi hanno pubblicato la Carta dei servizi (6. 15) e non viene dichiarata l’elaborazione di indicatori di economicità, redditività e deficitarietà strutturale; x in relazione al controllo sulla qualità dei servizi l’ente ha effettuato analisi sulla qualità “effettiva” solo su alcuni servizi (7. 1), le rilevazioni sulla qualità dei servizi non si estendono anche agli organismi partecipati (7.3) e non sono stati elaborati ed applicati nell’anno indicatori di trasparenza, sulle responsabilità del servizio, affidabilità e compiutezza del sevizio (7.4); la soddisfazione degli utenti è stata misurata, direttamente o per il tramite di organismi controllati, solo su alcuni servizi (7.7.2), l’ente non effettua confronti sistematici (benchmarking) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni (7,8) né sono previste forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (stakeholders) nella fase di definizione degli standard di qualità (7.9) e l’ente afferma di non aver realizzato, rispetto all’anno precedente, un innalzamento degli standard economici o di qualità dei servizi misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati (7.10).
- Dall’esame del questionario-referto è pertanto possibile rinvenire una serie di elementi di potenziale criticità, così compendiabili :
quanto al controllo di gestione, le numerose lacune che emergono dalle risposte alle domande del questionario pongono il dubbio che il controllo non sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi generali dell’attività amministrativa; ii. ancora maggiori perplessità emergono in relazione al controllo sulle società partecipate ed al controllo sulla qualità dei servizi, che dalle lacunosità delle informazioni reperibili dal questionario-relazione sembrerebbero doversi ritenere sostanzialmente inattuati; ulteriori profili di criticità sul sistema integrato dei controlli emergono in ordine al mancato avvio di azioni correttive negli ambiti del controllo di gestione, del controllo strategico, del controllo sugli equilibri finanziari, del controllo sugli organismi partecipati e del controllo sulla qualità dei servizi, alle lacune del controllo strategico nonché all’assenza di modifiche nel sistema in un’ottica di maggiore integrazione e raccordo.
- I sopramenzionati profili di possibile criticità, i quali assumono ancora maggiore rilevanza tenuto conto che, in relazione al precedente ciclo di controllo, il Comune di Valsarnoggia è risultato tra gli enti classificati ad “alto rischio” di controllo (cfr. par. 2), sembrano delineare un quadro caratterizzato dall’assenza del controllo di gestione e del controllo sulla qualità dei servizi, ed una complessiva inadeguatezza del sistema dei controlli interni. Ritenuto che l’esito dell’istruttoria già effettuata mediante analisi del questionario-referto necessiti pertanto di integrazione in contraddittorio con l’Ente, al fine di acquisire elementi utili a verificare la effettiva sussistenza ed adeguatezza dei controlli interni, il magistrato istruttore ha esperito apposito approfondimento, con nota:
n. 3793 del 13 ottobre 2020, chiedendo gli opportuni chiarimenti in ordine ad ognuno dei punti evidenziati ed ogni altro elemento ritenuto utile, incluse le disposizioni regolamentari dell’Ente in materia di controlli interni relazionando sulla effettiva applicazione delle medesime.
- II Comune ha riscontrato la suddetta nota istruttoria con propria risposta del 2 novembre 2020 acquisita con prot. 4137 del 3 novembre 2020, rammentando che il Comune è nato a seguito della Unione di cinque Comuni con decorrenza dal 1 0 gennaio 2014, rappresentando che il processo ha comportato la necessità di azioni organizzative che hanno interessato l’intera struttura, Per quanto attiene infatti al sistema generale dei controlli, afferma il Comune: “la tematica nel suo complesso è stata oggetto di approfondimento e studio in sede di Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia in quanto negli ultimi anni è stato avviato concordemente tra i comuni membri dell’Unione un percorso evolutivo che, partendo dalla individuazione di Nucleo di Valutazione Unitario in forma associata, ha portato già dei risultati tangibili in termini di progressivo adeguamento degli strumenti alla evoluzione normativa”. Ha poi in particolare precisato, la nota di risposta, i seguenti aspetti:
7.1. il Regolamento sui controlli interni prevede un Servizio di Pianificazione strategica e controllo di gestione all’interno dell’Area economica. L’unità preposta al controllo strategico è posta sotto la direzione del Segretario generale. A seguito di riorganizzazioni interne ci sono stati avvicendamenti dei vari settori sulle competenze in merito. Le competenze in materia di controllo di gestione sono state attribuite al Servizio Patrimonio fino a tutto il 2017 e al Servizio Finanziario, Economato, Controlli dal 2018 mentre le competenze in materia di controllo sugli organismi partecipati sono state del Servizio Patrimonio, Controllo di gestione fino a tutto il 2017 e dal 2018 sono state conferite al Servizio Affari generali. Dal 2018 pertanto le competenze del Servizio Patrimonio, Controllo di gestione sono state suddivise su altri servizi.
7.2. Per quanto concerne gli organismi partecipati, a partire dall’anno 2018 1’ente ha individuato quale struttura avente il compito di effettuare il controllo sugli organismi partecipati il servizio affari generali, innovazione e controlli. Non si è costituita pertanto una struttura dedicata solo ai controlli ma parte di essi sono stati fatti confluire in una struttura già esistente senza procedere ad assunzioni di ulteriore personale. Con deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione della nota di aggiornamento DUP 2018 sono stati individuati al paragrafo 4.2. della sezione strategica gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi partecipati e al paragrafo 1.1 della sezione operativa la valutazione della situazione economico-finanziaria.
7,3. Come riportato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 28.12.2018 avente oggetto “Ricognizione organismi, enti e società partecipate costituenti i/ gruppo amministrazione pubblica ai fini della individuazione dell’area di consolidamento per la predisposizione de/ bilancio consolidato dell’esercizio 2018” è stato approvato tra l’altro l’elenco degli enti e società componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Valsamoggia per l’esercizio 2018,
7.4, Per quanto riguarda i report ufficializzati nell’ambito del controllo sugli equilibri finanziari risulta avviata un’azione correttiva per ripristinare l’equilibrio di bilancio in occasione dell’adozione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 31.07.2018 avente per oggetto “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D,Lgs. n. 267/2000”.
7.5. Con riferimento al controllo sulla qualità dei servizi, l’Amministrazione segnala il presidio già esistente relativamente a servizi specifici. Con il nuovo mandato amministrativo la Commissione Consiliare permanente di Controllo e garanzia, commissione consiliare permanente prevista dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale per l’esercizio della funzione di controllo, competente a verificare le attività degli uffici comunali in merito alla programmazione e all’attuazione dei programmi approvati dalla Giunta Comunale con il PEG e la relazione della performance, ha tenuto due sedute dedicate a questa tematica: 05.03.2020 e 01.07.2020. Nella seduta del 01.07.2020 è stato presentato il manuale operativo per le rilevazioni della soddisfazione dell’utenza e per la redazione delle carte dei servizi approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. 32 del 21.4.2020. Con la stessa deliberazione è stato approvato il Programma delle rilevazioni della qualità percepita (2019-2024).
7.6. Per quanto attiene alla implementazione del controllo di gestione l’Amministrazione riferisce di aver posto le premesse operative nell’anno in corso attraverso l’acquisto di un software unitario per Unione e comuni facenti parte, e che si stanno implementando tutti gli aspetti relativi . alla contabilità. L’Amministrazione afferma di aver parallelamente destinato congrue risorse alla formazione di tutte le figure apicali e che si svilupperà il corso tra il corrente anno e il prossimo.
II magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l’Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell’istruttoria svolta sul Comune di Valsamoggia (BO) all’esame del Collegio.
DIRITTO
- I controlli interni rappresentano un fondamentale presidio per il buon andamento delle Pubbliche amministrazioni, in quanto funzionali a consentire ai vertici dell’Ente di disporre di informazioni necessarie per valutare l’andamento delle gestioni e di apportare le opportune misure correttive in presenza delle criticità e delle disfunzioni riscontrate. L’attenzione del legislatore per il sistema dei controlli interni negli enti locali e l’importanza che lo stesso riveste nel garantire ta sana gestione finanziaria degli stessi trovano testimonianza nell’evoluzione normativa in materia di poteri di verifica attribuiti alla Corte dei conti sull’organizzazione ed il funzionamento degli stessi. A partire dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 è stato avviato un processo di potenziamento delle funzioni di controllo interno anche delle autonomie locali, contestualmente alla progressiva riduzione dei controlli di legittimità sugli atti di Regioni, Province e Comuni e, di converso, al conferimento di maggior spazio per il controllo interno sulla regolarità amministrativa e contabile, sulla gestione, sulla valutazione e il controllo strategico, da attuarsi all’interno di ciascuna Amministrazione mediante apposite strutture a ciò deputate.
- In particolare, l’art. 147 TUEL prevede:
“1. Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso i/ controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
2 Il sistema di controllo interno è diretto a:
verificare, attraverso i/ controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, i/ rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani/ dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli’ obiettivi di finanza pubblica determinati da/ patto di stabilità interno, mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile de/ servizio finanziario, nonché l’attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
verificare, attraverso l’affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all’articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato ne/ rispetto di quanto previsto da/ decreto legislativo 23 giugno 2011/ n. 118, e successive modificazioni, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali esterni dell’ente;
garantire i/ controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’ente.
Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere da/ 2015.
Nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano i/ sistema dei controlli interni secondo i/ principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all’organizzazione de/ sistema dei controlli interni i/ segretario dell’ente, i/ direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.
5 Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento”
- Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ridisegnato l’assetto delineato dal TUEL, innovando le originarie tipologie di controlli interni, rendendo più stringente il controllo di regolarità amministrativa e contabile, eliminando dall’assetto originario la valutazione della dirigenza e prevedendo per i controlli esterni della Corte verifiche e valutazioni sugli equilibri finanziari dell’Enter sullo stato di attuazione di indirizzi ed obiettivi gestionali, sull’efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni all’Ente, sulla qualità dei servizi erogati, sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni, nonché sulle società partecipate degli enti secondo metodologie e criteri che attengono ad aspetti sia di regolarità amministrativa e contabile che gestionali e strategici. In tale ottica, il sistema dei controlli sia interni che esterni ha anche recepito la necessità di conformarsi ai nuovi principi e istituti contabili introdotti con l’armonizzazione.
- Le tipologie dei controlli interni, individuati dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 28/2014/1NPR del 24 novembre 2014, sono te seguenti:
il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
il controllo di gestione; il controllo strategico;
il controllo sugli equilibri finanziari;
il controllo sugli organismi partecipati;
il controllo sulla qualità dei servizi.
- Anche le finalità dei controlli in esame sono state delineate dalla Sezione delle Autonomie, con la citata deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR, e sono così riassumibili:
verifica dell’adeguatezza funzionale e dell’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni, valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati; verifica dell’osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
– rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica; monitoraggio in corso d’anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e del principali indirizzi programmatici dell’ente; consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.
- Il legislatore ha attribuito ampia rilevanza al controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti, stabilendo al comma 1 dell’art, 147 del TUEL, che esso è finalizzato “a garantire [ ] la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”. L’effettuazione di questa prima tipologia di controllo rappresenta quindi un presupposto imprescindibile degli altri controlli previsti al comma successivo del medesimo art. 147 in quanto tutti implicano la legittimità e la regolarità dell’azione amministrativa (deliberazione di questa Sezione n. 154/2015/PRSP del 15 dicembre 2015). I I legislatore prevede che, nella fase preventiva di formazione degli atti, il controllo avvenga attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica da parte dei responsabili dei servizi e, qualora le determinazioni comportino “riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o su/ patrimonio dell’ente”, debba essere richiesto al responsabile del servizio finanziario anche il parere di regolarità contabile ex art. 49 del TUEL e il visto attestante la copertura finanziaria ex art. 153, comma 5, del TUEL. A questo proposito la Sezione sottolinea l’importanza del ruolo assunto dal responsabile del servizio finanziario che, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del TUEL, è preposto “alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica”.
Nella fase successiva all’adozione degli atti, il controllo di regolarità amministrativa è espletato, sotto la direzione del segretario comunale, secondo i principi generali di revisione aziendale e le modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente.
Come affermato dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2017/INPR del 3 aprile 2017: “La verifica de/ funzionamento di tale tipologia di controllo non deve prescindere dalla fase successiva rappresentata dai controlli sui provvedimenti di spesa e sui contratti posti in essere dall’amministrazione locale, effettuati sulla base di un campionamento casuale, le cui tecniche assurgono ad un ruolo centrale, in vista de/ conseguimento stesso delle precipue finalità di tale forma di controllo. A quanto sopra deve aggiungersi la necessità di consentire uno stretto monitoraggio delle direttive impartite ai servizi-da/ responsabile del servizio finanziario,ün ragione delle ricadute in termini sia di adeguamento alle stesse e regolarizzazione degli atti oggetto di controllo, sia di programmazione delle linee di sviluppo di tale forma di verifica, che dovrà essere efficacemente diretta proprio verso quei settori che maggiormente sono stati oggetto di interventi correttivi ne/ corso della gestione considerata, in quanto più degli altri suscettibili di errori ed esposti ad irregolarità ed illiceità”
- Il controllo di gestione è volto a rilevare lo scostamento tra obiettivi e risultati, informando i responsabili preposti a decidere, al fine di adottare i conseguenti provvedimenti correttivi. L’attivazione di sistemi di controllo di gestione è quindi finalizzata ad implementare la cultura del risultato e destinata a supportare le decisioni di gestione affidate all’esclusiva competenza della dirigenza. Il controllo di gestione si caratterizza per la contestualità dell’azione amministrativa, attraverso la segnalazione, durante tutto il percorso gestionale, di indicatori significativi che evidenzino gli scostamenti rispetto a degli standard prefissati allo scopo di verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. Il processo di controllo in esame si basa dunque sulla determinazione di obiettivi, sulla misurazione dei risultati e, quindi, in base ad eventuali scostamenti, sull’impostazione delle conseguenti correzioni. La filosofia gestionale di riferimento è mutuata dal management privato ed è finalizzata a garantire una gestione per obiettivi tramite un insieme di strumenti idonei a verificare l’andamento delle previsioni ed a correggere eventuali scostamenti. L’attività di controllo di gestione è una funzione trasversale e diffusa all’intera struttura dell’ente. Diversamente dalle altre forme di controllo interno, il controllo di gestione è compiutamente disciplinato nei suoi principi dagli articoli del T.UEL. relativamente alla sua funzione (art. 196), alle modalità applicative (art. 197) ed al contenuto del referto dell’intera attività (art. 198).
Come stabilito dall’articolo 197, comma 2, del T.U.E.L., il processo di controllo in esame si articola in tre fasi:
predisposizione del piano esecutivo di gestione;
rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza ed il grado di economicità dell’azione intrapresa.
Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli sevizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
La verifica dell’efficacia (intesa quale idoneità della gestione a conseguire gli obiettivi fissati da leggi o atti di programmazione), dell’efficienza (intesa quale idoneità a raggiungere i risultati con l’ottimale utilizzo dei mezzi, rectius, i risultati predeterminati con il minimo delle risorse ovvero il massimo del risultati con una predeterminata quantità di risorse) e dell’economicità (consistente nella razionale acquisizione delle risorse umane, es., reclutamento del personale e utilizzazione e materiali acquisto dei beni e i servizi al prezzo giusto, nel momento giusto nel luogo giusto in quantità giusta, in qualità giusta) dell’azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.
Il controllo di gestione non può prescindere dall’impiego di strumenti tecnico-contabili quali: 1) il budget, che negli enti locali può essere rappresentato dal PEG, ex art. 169 del TUEL, dove alla definizione degli obiettivi, programmi e direttive è collegata la quantificazione e l’assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio; 2) la contabilità analitica ex art. 197, comma 3, del TUEL, che costituisce un sistema di contabilità economica diretto alla determinazione dei costi e dei proventi dei singoli servizi; 3) l’analisi di bilancio, con gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità; 4) il benchmarking, tecnica di management basata sul confronto, con riferimento agli enti locali, delle modalità di erogazione dei servizi pubblici e finalizzata a promuovere continui miglioramenti; 5) il reporting (cfr. deliberazione 28/SEZAUT/2014/INPR cit.).
- II controllo strategico è strettamente legato all’attività di programmazione strategica e di indirizzo politico- amministrativo, di cui costituisce il presupposto fondamentale. L’attività di controllo strategico è finalizzata, infatti, a verificare l’attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo. Attraverso la forma di controllo in esame si vuole dare un giudizio complessivo, sintetico ed aggregato sulla performance dell’intera organizzazione. La deliberazione 28/SEZAUT/2014/INPR cit. precisa che esso “impone i/ preliminare, graduale adeguamento dell’organizzazione della struttura e, quindi, la fissazione dei principali obiettivi, nonché la valutazione degli aspetti economico-finanziari e socio-economici connessi. In tale sede rilevano le risultanze dei controlli, ex ante ed ex post, tesi a verificare la conformità tra gli obiettivi strategici ed operativi dell’amministrazione e le scelte operate dai dirigenti, nonché /a corrispondenza tra gestione delle risorse umane, allocazione di quelle finanziarie e amministrazione di quelle materiali.
- II controllo sugli equilibri finanziari, disciplinato dall’art. 147quinquies TUEL “è diretto a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari, della gestione di competenza, della gestione dei residui e di quella di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, mediante l’attività di coordinamento e vigilanza da parte de/ responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte dei responsabili dei diversi servizi dell’Ente- L’intento de/ legislatore è, comunque, quello di responsabilizzare l’intera organizzazione dell’Ente, attraverso i/ coinvolgimento dell’amministrazione ne/ suo complesso. La stessa disposizione normativa prescrive, infatti, che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto «sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile de/ servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo i/ coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, de/ segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità» Le modalità/ nonché l’assetto organizzativo relativo al controllo degli equilibri, devono trovare esauriente disciplina nel Regolamento di contabilità dell’Ente, con l’obiettivo di coordinare i ruoli specifici dei molteplici attori de/ controllo in parola e garantire la piena conoscenza delle vicende, interne ed esterne, che possono influire sugli andamenti economico-finanziari, Di rilievo è il collegamento degli arte 147 e 147-quinquies con l’art, 153, comma 6, TUEL„ In quest’ultimo articolo si fa riferimento a/ Regolamento di contabilità dell’ente, a/ fine di disciplinare le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni agli organi di governo, nonché alla Corte dei conti in caso di situazioni pregiudizievoli degli equilibri del bilancio. L’inoltro della segnalazione attiva l’obbligo da parte de/ Consiglio di adottare l’apposita delibera di riequilibrio ai sensi dell’art. 193 TUEL. ” (deliberazione 5/SEZAUT/2017/1NPR cit.).
- Quanto al controllo sulle società partecipate, l’art. 147 quater attribuisce ad un ufficio appositamente preposto dell’Ente proprietario il compito di definire preventivamente sulla base di standard prefissati gli obiettivi gestionali, cui le proprie società partecipate non quotate devono tendere. Ai fini del controllo in esame, l’ente organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari con la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della stessa, nonché i contratti di servizio, la qualità dei servizi erogati, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Ciò in quanto le società partecipate erogano servizi pubblici e svolgono attività per conto dell’Ente, i relativi controlli, come precisato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG del 29 luglio 2019: “devono tener conto della chiarezza degli obiettivi, degli impegni assunti, dei contenuti de/ contratto di servizio e dei poteri che gli accordi riservano all’Ente proprietario”. E compito dell’amministrazione monitorare l’andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l’indicazione degli adeguati correttivi da introdurre, nei casi di scostamento dagli obiettivi, nella stessa ottica che informa il controllo di gestione.
- Con riferimento al controllo sulla qualità dei servizi I ‘art. 147, comma 2, lett. e) del TUEL, stabilisce che “il sistema di controllo interno è diretto a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’ente”. Con tale norma il legislatore ha inteso misurare la soddisfazione degli utenti in riferimento ai servizi resi promuovendo l’introduzione di metodi di rilevazione sistematica della qualità percepita dai cittadini. Si sottolinea come la valutazione della qualità dei servizi sia anche un parametro di valutazione della performance organizzativa ex art. 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Peraltro, come puntualizzato dalla deliberazione 28/SEZAUT/2014/INPR cit., la qualità “non può essere riferita a/ solo momento della valutazione de/ servizio erogato, ma deve necessariamente essere ricondotta a/ processo, agli elementi che ne consentono la realizzazione, alle modalità organizzative messe in atto e alle scelte allocative delle risorse”. I l decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, innovando la disciplina normativa afferente agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione, ha stabilito all’art. 35, comma 1, lettera n), del che le amministrazioni devono pubblicare “i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali/ facendone rilevare il relativo andamento”. Sul punto il Collegio osserva che la pubblicizzazione degli esiti della valutazione sulla qualità dei servizi diventa strumento essenziale di partecipazione e controllo da parte del cittadino-utente (deliberazione SRCERO/154/2015/PRSP cit.). Rilevare la customer satisfaction serve dunque a costruire un modello di relazione tra amministrazione e cittadini basato sulla fiducia e a dare legittimazione all’azione pubblica fondata sulla capacità di fornire risposte tempestive e corrispondenti ai reali bisogni della collettività amministrata. Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie:
sistema dei controlli interni non può prescindere da/ controllo dj qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni. Tale tipologia di controllo si inserisce, come gli altri, in un contesto di “programmazionecontrollo”, impiega specifiche metodologie che misurano la soddisfazione degli utenti esterni e interni all’Ente e mira a migliorare la qualità dei servizi resi. L’assunzione del criterio de//a “qualità dei servizi” (in generale) e della sua “misurazione” obbliga gli Enti a perseguire obiettivi adeguati agli standard predefiniti. In una visione più ampia, la nozione di qualità non può essere riferita a/ solo momento defla valutazione de/ servizio erogato, ma deve necessariamente essere ricondotta a/ processo, agli elementi che ne consentono la realizzazione, alle modalità organizzative messe in atto e alle scelte allocative delle risorse utilizzate, Nella “logica della qualità”, che significa agire sia a livello strategico sia a livello operativo, diviene più agevole individuare i possibili punti critici di verifica e di intervento. La qualità di un servizio è correlata al grado di soddisfazione che l’utente ottiene da/ servizio reso. Per queste ragioni, il monitoraggio de//a qualità percepita è essenziale per i/ miglioramento progressivo del servizio stesso. Conoscere le aspettative e i bisogni dei destinatari è condizione indispensabile per costruire indicatori di misurazione e verifica della qualità, come rapporto tra prestazioni erogate e bisogni soddisfatti. Il valore della customer satisfaction nelle amministrazioni pubbliche consiste nell’individuare i/ potenziale di miglioramento dell’Ente, nonché dei fattori su cui si registra lo scarto maggiore tra ciò che l’amministrazione è stata in grado di realizzare e ciò di cui gli utenti hanno effettivamente bisogno o che si aspettano di ricevere”. (5/SEZAUT/2017/INPR cit.).
- Ad ulteriore rafforzamento del sistema dei controlli interni, l’art. 148, comma 4, del TUEL prevede, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, che le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti possono irrogare a carico degli amministratori locali apposita sanzione pecuniaria.
- L’istruttoria condotta in relazione al funzionamento dei controlli interni del Comune di Valsamoggia nell’esercizio 2018 restituisce un quadro condizionato dal processo di riorganizzazione istituzionale. L’ente, infatti, sorge a seguito della fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno che ha dato vita al Comune di Valsamoggia, peraltro avvenuto successivamente alla istituzione dell’Unione dei Comuni Valle del Samoggia.
A tale proposito giova rammentare che L’Unione, sorta nel 2009 in sostituzione della Comunità Montana Valla del Samoggia per gestire le funzioni montane precedentemente delegate dalla Regione Emilia-Romagna alla Comunità Montana Valle del Samoggia e gli ulteriori servizi e funzioni che gli stessi Comuni membri decidevano di conferire alla stessa Unione, era inizialmente costituita dai Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio e Savigno
In forza di legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1, cinque dei sei Comuni facenti parte dell’Unione, vale a dire i Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, si sono sciolti per fusione a far data dal 1 0 gennaio del 2014 nel Comune di Valsamoggia. L’Unione descritta si è allargata dal mese di Giugno 2014 anche ai Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi e Zola Predosa, cambiando contestualmente la propria denominazione da Unione dei Comuni Valle del Samoggia a Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia Oggi l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia è quindi composta dai seguenti Comuni: Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa.
- Il riassetto istituzionale sopra sinteticamente richiamato ha comportato, come si evince dalle informazioni rese dal Comune in istruttoria, la necessità di una sostanziale riorganizzazione delle unità organizzative deputate allo svolgimento dei controlli interni. Riferisce, in particolare, il Comune, che: “alla fusione formale amministrativa si è dovuto affiancare e costruire gradualmente un processo di fusione operativa che è passata attraverso non solo l’omogeneizzazione di regolamenti e prassi ereditate dai cinque Comuni precedenti, molto diversi tra loro non solo a livello demografico, ma anche attraverso la rimodulazione frequente della macchina amministrativa con svariati adeguamenti dell’architettura delle aree e delle linee di attività in funzione delle esigenze emergenti, in coerenza con quanto era stato possibile prevedere ne/ piano di fusione. In questi anni si è verificato un consistente turnover de/ personale per via anche delle nuove normative nazionali/ con avvicendamenti o vacanze per lunghi periodi di figure chiave, che hanno influito sulla effettiva messa in campo degli strumenti necessari ad un comune da//a nuova dimensione demografica. Nei primi anni dalla fusione, inoltre, buona parte dei dipendenti si è ritrovato a dover acquisire nuove competenze connesse alla nuova dimensione de/ comune e ai nuovi adempimenti derivanti”.
Informa poi il Comune che “la tematica ne/ suo complesso è stata oggetto di approfondimento e studio in sede di Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia in quanto negli ultimi anni è stato avviato concordemente tra i comuni membri dell’Unione un percorso evolutivo che, partendo dalla individuazione di Nucleo di Valutazione Unitario in forma associata, ha portato già dei risultati tangibili in termini di progressivo adeguamento degli strumenti alla evoluzione normativa”
- Nel quadro descritto, il Comune riferisce in sostanza di aver cominciato a porre le premesse per l’effettiva implementazione del sistema dei controlli interni solo a partire dal 2018, esercizio al termine del quale il sistema integrato dei controlli interni appare ancora non a regime, risultando, in particolare, sostanzialmente inattuati nel corso di tale esercizio il controllo di gestione, il controllo sulle società partecipate non quotate ed il controllo sulla qualità dei servizi. Ritiene il Collegio che le particolari circostanze, sopra meglio riferite, siano tali da non integrare ancora le premesse per un accertamento di totale mancanza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno. Ciò in quanto l’attivazione del sistema di controllo interno non rappresenta una variabile dicotomica, bensì un processo. La mancata attivazione (ed a maggior ragione l’inadeguatezza) del sistema al termine di un esercizio non esclude che le necessarie azioni possano essere attivate successivamente, portando a regime ad una situazione di aderenza al dettato normativo.
- La Sezione non può tuttavia esimersi dal rilevare che, come già affermato con propria deliberazione n. 117/2020/VSGC del 9 dicembre 2020, le esposte finalità del sistema di controllo interno impongano un’attenta programmazione che, nella logica “circolare” del controllo di tipo autocorrettivo, consentano al meccanismo dj operare senza soluzione di continuità, evitando il rischio di venire il meccanismo compromesso da un avvicendamento dei responsabili. È onere gestionale dell’Amministrazione prevedere per tempo tali avvicendamenti e garantire la continuità del servizio, anche se del caso programmando attività di affiancamento/supporto/formazione. Del resto, la programmazione circa l’impiego di personale da adibire alle varie mansioni è essa stessa presupposto di una gestione imperniata su criteri di efficacia, efficienza ed economicità alle quali sono funzionali l’attività di controllo interno ed in particolare il controllo di gestione. Appare pertanto paradossale, e rappresenta elemento di potenziale criticità rispetto al quale l’Ente deve avviare una riflessione, che proprio il sistema di controllo, ed in particolar modo come si è visto il controllo di gestione, soffra di criticità organizzative.
- Il controllo sulle società partecipate non quotate, per il quale il Comune attesta di aver posto le premesse, in un’ottica integrata di sistema deve fornire elementi utili anche all’adeguato esercizio degli altri controlli ed essere funzionale altresì alla verifica del rispetto delle norme di legge di cui tali organismi sono destinatari. A tale riguardo, pur valutando favorevolmente l’attivazione, a partire dall’esercizio 2018, per il monitoraggio delle suddette società, la Sezione raccomanda di strutturare il controllo in modo che adempia pienamente alle funzioni ad esso intestate dalla legge, attraverso un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari con le società, la situazione contabile gestionale e organizzativa delle stesse, nonché i contratti di servizio, la qualità dei servizi erogati, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
- II punto precedente va letto anche in relazione alla mancata effettuazione del controllo sulla qualità di tutti i servizi erogati, in quanto l’Ente è tenuto a verificare che siano garantiti i predefiniti standard nei servizi erogati sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni. La Sezione rimarca l’importanza di tale tipologia di controllo, capace di intercettare, attraverso la misura della soddisfazione de’ cittadino, i bisogni dell’utenza e, quindi, di fornire all’Amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità effettivamente conseguito. L’assenza di una convalida appropriata della qualità del prodotto o del servizio concretamente realizzato in rapporto al suo scopo rischia, infatti, di minare la valenza stessa del sistema dei controlli e la loro affidabilità, in quanto privi di un termine di raffronto che ne comprovi gli esiti dichiarati alla luce del livello di utilità collettiva raggiunto e che eviti di confinarne la funzione all’interno di schemi di adempimento meramente autoreferenziali (cfr. deliberazione n.
117/2020/VSGC).
PQM
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, all’esito del referto e a conclusione degli accertamenti istruttori sulla relazione annuale del Valsamoggia (BO) sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per l’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 148 del TUEL-:
rileva forti criticità nel sistema dei controlli interni, in particolare per quanto riguarda il controllo di gestione, il controllo sulle società partecipate non quotate ed il controllo sulla qualità dei servizi, nei termini espressi in parte motivazionale; si riserva ogni futura verifica sull’evoluzione della situazione, segnatamente della risoluzione delle criticità evidenziate, a partire dall’analisi del referto relativo all’esercizio 2019.
DISPONE
che la deliberazione sia trasmessa, mediante l’applicativo Con. Te, al Sindaco, al Consiglio comunale, all’Organo di revisione dei conti del Comune di Valsamoggia (BO); che l’originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.
Rammenta l’obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito Internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del dilgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Così deliberato nella camera di consiglio del 17 dicembre 2020.
II presidente
(Marco Pieroni)
(firmato digitalmente)
Il relatore
(Marco Scognamiglio)
(firmato digitalmente)
Depositata in segreteria nella data di apposizione della firma del Funzionario preposto.
per II Funzionario preposto
Dott.ssa Elisa Grazia
(firmato digitalmente)